“SILENZIO ELETTORALE”

Ott 8, 2021Uncategorized

Da questo momento, per rispettare le norme sul silenzio elettorale, il sito WEB “ARRIORA” non pubblicherà più post, filmati e fotografie.
Nel periodo di campagna elettorale ci avete seguito in tanti e per questo Vi ringraziamo.

REGOLE DA OSSERVARE PER IL “SILENZIO ELETTORALE”

Regole da osservare per il “silenzio elettorale”. Venerdì 8 ottobre alle ore 24:00 cessa la campagna elettorale, deve essere osservato il cosiddetto “silenzio elettorale” .Con la presente si ricordano le regole. È stabilito il divieto per qualsiasi attività di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata:- non si possono riunire assemblee o comizi, non si può discutere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui media dell’opportunità di votare per un partito o per un altro e non può essere svolta nessuna attività di propaganda attraverso qualunque mezzo (compresi volantini, biglietti, manifesti, locandine, veicoli, capi di abbigliamento, accessori, gadget ecc.. … );- è vietata ogni forma di pubblicità in spazi esterni, anche attraverso altoparlanti e apparecchi sonori, e in spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (ad esempio finestre, vetrine, ecc…). Il divieto di propaganda elettorale e l’obbligo del silenzio riguarda chiunque e tutte le forme di comunicazione.
I mezzi di informazione non possono pubblicare foto, simboli ed interventi di liste, coalizioni e candidati né qualunque altra cosa che interferisca con l’obbligo del silenzio. Ciò vale ovviamente per la carta stampata, per radio e tv, nonché per il web. L’art. 9 della Legge n. 36/1997 prescrive che nel giorno della votazione:- è vietato l’uso di coccarde, distintivi, veicoli, oggetti di qualunque tipo che possano costituire la manifestazione di una scelta politica;- i candidati non possono sostare all’interno dei seggi e nelle vicinanze, durante l’apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l’espressione del proprio voto. Le violazioni a questa disposizione ed a quella del “silenzio elettorale” sono punite penalmente. Anche per i social media vale il divieto esplicito di “ogni forma di propaganda con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata” di cui all’art. 1, della Legge n. 36/ 1997. Per quanto riguarda il Web poiché non esiste una specifica normativa vengono fornite alcune indicazioni, usando l’interpretazione analoga ed il buon senso. I siti internet dei partiti possono essere considerati come le sedi virtuali dei partiti stessi, pertanto chi accede al sito di sua volontà è come se si recasse nella sede fisica Di conseguenza non è obbligatorio oscurare siti e contenuti. E’ invece evidente il divieto di invio multiplo di messaggi e l’esecuzione di sondaggi elettorali e politici nei due giorni in questione che ciò avvenga per posta elettronica, sul web o tramite telefono. Social network, Forum e Blog non possono essere esentati dal divieto, e pertanto nei giorni del silenzio non deve essere inserito, “postato” o “twittato” nulla che possa aver rilevanza elettorale (a titolo esemplificativo caricare immagini e video, inserire post, commenti ed opinioni relativi a candidati, partiti o coalizioni in corso per le elezioni).Questo vale sia per i partiti che per i singoli candidati e per chiunque altro. Anche all’estero nei giorni del silenzio elettorale valgono le stesse disposizioni, perché i reati sono puniti a tutela della libertà di voto, diritto che appartiene agli elettori sammarinesi ovunque residenti. Si raccomanda a ciascuna lista di osservare tali regole e di provvedere alla massima informazione interna e soprattutto dei candidati, affinché siano osservate le suddette disposizioni ed evitare le violazioni.

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